2015

INTRODUZIONE

Il concetto di “trasparenza”, già introdotto nell’ordinamento dall’art. 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 nell’ambito di un generale progetto di riforma della pubblica amministrazione inteso a migliorarne l’efficienza, ha assunto un rilievo centrale nell’attuale quadro normativo, anche in considerazione dei recenti interventi legislativi che ne hanno potenziato il contenuto e la portata e definito le modalità di attuazione.

La legge 6 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” ha, infatti, individuato nel principio di trasparenza un asse portante delle politiche di prevenzione della corruzione ed ha, in particolare, conferito al Governo una delega legislativa per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

In attuazione della delega, il Governo ha adottato il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, attraverso il quale sono stati sistematizzati e riorganizzati gli obblighi di pubblicazione già vigenti e ne sono stati introdotti di nuovi e, per la prima volta, è stato disciplinato l’istituto dell’accesso civico.

Secondo il decreto in esame, la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

La trasparenza concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione.

Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

La trasparenza favorisce, dunque, la partecipazione dei cittadini all’attività delle pubbliche amministrazioni ed è funzionale a:

  • prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l’integrità, attraverso l’emersione delle situazioni in cui possono annidarsi forme di illecito e di conflitto di interessi e la rilevazione di ipotesi di cattiva amministrazione;
  • assicurare la conoscenza dei servizi resi dalle amministrazioni, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative, nonché delle loro modalità di erogazione;
  • sottoporre a controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della performance per consentirne il miglioramento;
  • favorire un rapporto diretto tra la singola amministrazione e il cittadino.

Attraverso l’attuazione ed il progressivo potenziamento di un sistema stabile ed organizzato di raccolta e di pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti riguardanti l’azione e l’organizzazione dell’ente, il Comune di Barrafranca intende promuovere il coinvolgimento partecipativo dei cittadini.

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ

Il Programma triennale costituisce un elemento fondamentale del processo di condivisione dell’attività posta in essere dalla pubblica amministrazione, al fine di alimentare un clima di confronto e fiducia nei confronti dell’operato delle istituzioni. Nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, sono indicate le iniziative previste per garantire:

  1. un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla CIVIT (Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni), ora denominata ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche);
  2. la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità. Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

Il programma triennale per la trasparenza costituisce parte integrante sostanziale del Piano triennale della prevenzione della corruzione e come previsto dalle Delibere CIVIT n. 105/2010 e 2/2012, deve essere collocato all’interno della apposita Sezione “Amministrazione Trasparente”, accessibile dalla home page del portale istituzionale del Comune, definita per assicurare l'attuazione della disciplina della trasparenza.

Amministrazione Trasparente

Nella sezione “Amministrazione Trasparente” sono pubblicati i dati, in parte previsti dal D.Lgs. 150/2009, in parte con la legge 190/2012 e soprattutto col decreto legislativo 33/2013. Parallelamente viene garantita la pubblicazione di altri dati obbligatori in specifiche sezioni del portale.

La pubblicazione on-line viene essere effettuata in coerenza con quanto riportato nelle disposizioni emanate dall’ANAC, n. 50/2013 “ Linee guida per l’aggiornamento del programma Triennale per la trasparenza e l’integrità 2015/2017, dalla Circolare n. del 19 luglio 2013 del dipartimento della Funzione pubblica, nonché dall’intesa del 3 luglio 2013 raggiunta in sede di Conferenza Unificata, sui seguenti argomenti:

  1. trasparenza e contenuti minimi dei siti pubblici;
  2. aggiornamento e visibilità dei contenuti;
  3. accessibilità e usabilit&agrave
  4. classificazione e semantica;
  5. formati aperti;
  6. contenuti aperti.

Tenuto conto delle prescrizioni di legge in materia di trasparenza e delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali, sul portale comunale devono essere pubblicati i seguenti dati (riferimento delibere CIVIT n.105/2010 e n. 2/2012):

  1. Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di attuazione (di cui all'art.11, comma 8, lettera a), del D.Lgs. 150 del 2009);
  2. Piano e Relazione sulla performance (di cui all'art. 11, comma 8, lettera b), del D.Lgs.150/2009);
  3. Dati informativi sull'organizzazione ed i procedimenti;
  4. Dati informativi relativi al personale;
  5. Dati relativi a incarichi e consulenze;
  6. Dati sulla gestione economico-finanziaria dei servizi pubblici;
  7. Dati sulla gestione dei pagamenti;
  8. Dati relativi alle buone prassi;
  9. Dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura economica;
  10. Dati sul public procurement.

Sono, altresì, pubblicabili senza limitazioni i seguenti atti:

  1. Statuto e Regolamenti comunali.
  2. Bandi di concorso.
  3. Avvisi di convocazione del Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari e relativi oggetti da trattare nelle sedute.
  4. Elenchi delle deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale.
  5. Elenchi delle determinazioni ed ordinanze dei responsabili dei servizi.
  6. Elenchi delle ordinanze, decreti e provvedimenti sindacali.
  7. Deliberazioni di Consiglio e Giunta a condizione che non contengano dati personali di terzi, non considerando terzi i componenti dell’organo che ha deliberato e i soggetti che per disposizione di legge debbono partecipare alla seduta o esprimere pareri in merito a tali atti.
  8. Determinazioni, decreti, ordinanze e provvedimenti dei responsabili di servizio che non contengano dati personali di terzi, non considerando terzi l’organo che ha assunto la determinazione e quello che attesta la copertura finanziaria.
  9. Decreti, ordinanze ed altri provvedimenti del Sindaco, a condizione che non contengano dati personali di terzi.
  10. Avvisi e comunicazioni di interesse generale per i quali non sussistono limitazioni alla diffusione in correlazione al diritto alla tutela dei dati personali.
  11. Atti contenenti dati personali, per i quali, in base a specifica disposizioni di legge, al Comune è consentita l’effettuazione dell’operazione di diffusione con modalità indiscriminate e pertanto è consentita anche la diffusione sul sito web del Comune o per i quali per espressa disposizione di legge è disposta la loro diffusione su sito web del Comune.
  12. Organigramma ed articolazione degli uffici, le attribuzioni e l’organizzazione di ciascun ufficio, i nomi dei dirigenti responsabili o degli incaricati di funzioni dirigenziali responsabili e i relativi indirizzi di posta elettronica.
  13. Bandi od avvisi relativi ad appalti di servizi, lavori forniture o lavori o concessioni di lavori, servizi o forniture e relativi risultati delle gare o delle assegnazioni in economia o a cottimo.
  14. Ai sensi del disposto di cui al comma 593 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007), i compensi e le retribuzioni dei dirigenti con incarico conferito ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni.
  15. Ai sensi del disposto del comma 593, dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i compensi e le retribuzioni corrisposti dal Comune a consulenti, membri di commissioni collegi e dei titolari di qualsivoglia incarico.
  16. Ai sensi del disposto del comma 587, dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’elenco dei consorzi di cui fa parte il Comune e delle società a totale o parziale partecipazione da parte della stessa amministrazione comunale, indicando la ragione sociale, la misura della partecipazione, la durata dell'impegno, l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, il numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, il trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante.

Sono pubblicabili con alcune limitazioni i seguenti atti:

  1. Relativamente ai concorsi pubblici e selezioni per assunzioni di personale:
    1. - gli elenchi dei candidati ammessi con la sola indicazione della data di nascita nei casi di omonimia;
    2. - gli elenchi dei soli candidati ammessi alle singole prove, con la sola indicazione della data di nascita nei casi di omonimia. Non possono essere pubblicati i nominativi dei candidati non ammessi né i punteggi parziali dagli stessi ottenute nelle prove intermedi;
    3. - le graduatorie finali dei soli candidati idonei, con la data di nascita nei casi di omonimia, riportando solo punteggio complessivo conseguito senza indicazioni alcuna dei titoli di precedenza e/o preferenza;
  2. Relativamente alle graduatorie per l’assegnazione di borse scolastiche:
    1. - sono pubblicabili, a condizione che non possa emergere dall’inserimento in graduatoria una situazione economica disagiata dei beneficiari che possa creare loro imbarazzo e/o disagio
  3. Relativamente alle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica o edilizia convenziona od agevolata:
    1. - Le graduatorie sono pubblicabili con la sola indicazione dei nominativi dei soggetti inseriti, integrata dall’eventuale data di nascita, ed il solo punteggio complessivo ottenuto

Accesso civico

Ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs n. 33/2013 ogni cittadino può esercitare il diritto di accesso civico, pertanto, richiedere all’Ente documenti, informazioni o dati, nel rispetto delle norme in tema di privacy, nei casi in cui sia stata omessa la pubblicazione, avvalendosi del modulo (facsimile che si allega al presente regolamento) pubblicato nell’apposita sezione Amministrazione aperta e accesso civico.

La richiesta di accesso civico non e’ sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, e’ gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell’amministrazione, individuato con apposito provvedimento del sindaco, obbligata alla pubblicazione che si pronuncia sulla stessa.

Il Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette tempestivamente al Responsabile del Settore, responsabile per materia e ne informa il richiedente. Il Responsabile entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del Responsabile della Trasparenza, pubblica nel sito web comunale il documento, l'informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Altrimenti, se quanto richiesto risulta già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all’articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.

Contro l’eventuale silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza, nonché previa effettuazione del sollecito e decorsi i quindici giorni dalla data dello stesso, il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo.

Può altresì ricorrere al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla presa di conoscenza della decisione dell'Amministrazione eventualmente oggetto del documento, dell’informazione o del dato per il quale ha esercitato il diritto di accesso civico.

Controlli Interni

Al fine di garantire il rispetto della legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità nell'azione amministrativa dell'Ente, oltre a quanto previsto in materia di pareri dei Responsabili dei Servizi sulle proposte deliberative, è stato istituito un sistema integrato di controllo sia nella fase preventiva che successiva, sulle determinazioni, disciplinato dal vigente regolamento comunale approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 15 del 01/02/2013, che ha implementato l’attività di controllo.

Ulteriori misure di trasparenza

Al fine di garantire la massima trasparenza è assicurata la registrazione delle sedute del Consiglio Comunale, attraverso l'apposita convenzione stipulata con Radio Luce, in modo da consentire la conoscibilità diretta del funzionamento dell'organo di indirizzo politico-amministrativo dell'Ente e la verifica del lavoro dei consiglieri, ma anche alla crescita di un cultura della partecipazione dei cittadini.

Processo di attuazione del Programma

Soggetti :

All’attuazione del Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità concorrono i seguenti soggetti:

  • I Responsabili di posizione organizzativa dell’ente/detentori dei dati: Sono responsabili del procedimento di pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti, secondo le indicazioni di cui alla normativa ed alle delibere della CIVIT (oggi ANAC) Sono, in particolare, responsabili della completezza, della tempestività, dell’aggiornamento e della pubblicazione dei dati in formato aperto. Sono tenuti a garantire la pubblicazione di dati, informazioni o documenti riguardanti i procedimenti amministrativi loro assegnati sulla base dell’attività istituzionale di competenza, garantendo il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare nel rispetto dei termini previsti dalla legge.
  • I Referenti per la pubblicazione: Ciascun responsabile di P.O. può individuare, all’interno del settore di competenza uno o più referenti per la pubblicazione i quali collaborano con il Responsabile di P.O. nell’attuazione del Programma Triennale e degli obblighi di pubblicazione;
  • Il Responsabile per la Trasparenza: Controlla l’attuazione del Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità e segnala all'organo di indirizzo politico, al Nucleo di Valutazione e all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. Controlla e assicura la regolare attuazione dell’accesso civico. Provvede all’aggiornamento del Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità. A tal fine, il Responsabile per la Trasparenza formula le necessarie direttive ai Responsabili, promuove e cura il coinvolgimento dei servizi dell’ente avvalendosi del supporto di tutti i Responsabili.
  • I dipendenti dell’Ente assicurano l'adempimento degli obblighi di trasparenza, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati soggetti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

Modalità per l’aggiornamento delle pubblicazioni:

Quattro sono le frequenze di aggiornamento del dato da pubblicare:
  • cadenza annuale, per i dati che, per loro natura, non subiscono modifiche frequenti o la cui durata è tipicamente annuale;
  • cadenza semestrale, per i dati che sono suscettibili di modifiche frequenti ma per i quali la norma non richiede espressamente modalità di aggiornamento eccessivamente onerose in quanto la pubblicazione implica per l’amministrazione un notevole impegno, a livello organizzativo e di risorse dedicate;
  • cadenza trimestrale, per i dati soggetti a frequenti cambiamenti;
  • aggiornamento tempestivo, per i dati che è indispensabile siano pubblicati nell’immediatezza della loro adozione.

L’art. 8, c. 1, del d.lgs. 33/2013 prevede, in linea generale, che “i documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell’amministrazione” e quindi, laddove la norma non menziona in maniera esplicita l’aggiornamento, si deve intendere che l’amministrazione sia tenuta alla pubblicazione e, di conseguenza, a un aggiornamento tempestivo.

Monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di trasparenza:

Il monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di trasparenza è, in primo luogo, attuato dai responsabili di Posizione organizzativa dell’Ente, che vi provvedono costantemente in relazione ai servizi di propria competenza.

Il controllo sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione è affidato al Responsabile per la Trasparenza, che vi provvede avvalendosi dell’ufficio di supporto. Il monitoraggio avviene di regola con la redazione di un report, da parte dei singoli Responsabili di P.O. con periodicità quadrimestrale concomitante ai report in materia di anticorruzione. Un report complessivo ricognitivo deve essere fornito al responsabile per la trasparenza entro il 10/11 di ogni anno. Il report, redatto possibilmente sotto forma di scheda riepilogativa, consiste in un’attestazione sullo stato di attuazione del programma da parte dei Responsabili di P.O., aventi ad oggetto per ciascuno degli obblighi previsti per i servizi di competenza, la completezza, la tempestività dell’aggiornamento e l’utilizzo di formati di tipo aperto. Detto report va trasmesso altresì al Sindaco ed al Nucleo di Valutazione.

Vigilanza del Nucleo di Valutazione:

Compete al Nucleo di valutazione l’attestazione periodica sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione. Esso utilizza le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale dei Responsabili.

Norme finali

Il presente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità si intende parte integrante e sostanziale del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e verrà pubblicato nell'apposita sezione di “Amministrazione Trasparente”.

In coerenza con la Delibera CIVIT n. 2/2012, si procederà, nel tempo, all'aggiornamento del Piano, anche mediante il coinvolgimento degli organi interni (sindacati, dipendenti) e di quelli esterni.

I contenuti saranno oggetto di costante aggiornamento sullo stato di attuazione ed eventuale ampliamento, anche in relazione al progressivo adeguamento alle disposizioni normative, secondo le scadenze stabilite per gli Enti Locali.

 

Piano approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 19 del 27/02/2015