Accesso civico
Per "accesso civico" si intende la facoltà, garantita a chiunque ne abbia interesse, di richiedere la pubblicazione di dati, atti o documenti per i quali non sia stato soddisfatto l'obbligo della pubblicazione.
L’accesso civico è disciplinato dall'art. 5 del Decreto Legislativo n. 33 del 2013, e prevede l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di rendere noti i documenti, le informazioni o i dati, attribuendo allo stesso tempo il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
La richiesta di accesso civico non prevede la legittimazione soggettiva del richiedente e non deve essere motivata.
Essa è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell’amministrazione obbligata alla pubblicazione che dovrà poi pronunciarsi, entro 30 giorni, sulla stessa istanza.
Per inoltrare una richiesta di accesso civico al Comune di Barrafranca è possibile utilizzare il seguente modello di richiesta di accesso civico.