2015-2017

Approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 18 del 27/02/2015

Relazione

Premessa

Nella materia del contrasto alla corruzione, nell’ambito della Pubblica Amministrazione intesa in senso ampio, hanno inciso in modo significativo tutte quelle misure e strumenti individuati, che a livello sovranazionale, sono stati individuati sia dal Consiglio d’ Europa, sia dall’Unione europea, sulla scia di quelle già indicate, in precedenza, dall’ONU.
La Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, contro la corruzione, è stata adottata dall’Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con la risoluzione numero 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata con la legge 3 agosto 2009 numero 116.
La Convenzione prevede che, ciascuno Stato, debba elaborare ed applicare delle politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate, e debba adoperarsi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione, vagliarne periodicamente l’adeguatezza e collaborare con gli altri Stati e le organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e messa a punto delle misure. La medesima Convenzione prevede poi che ciascuno Stato debba individuare uno o
più organi, a seconda delle necessità, incaricati di prevenire la corruzione e, se necessario, la supervisione ed il coordinamento di tale applicazione e l’accrescimento e la diffusione delle relative conoscenze.
Nel solco della direzione indicata da soggetti sovranazionali,pertanto, il 6 novembre 2012, anche il legislatore italiano, conformemente a molti Stati che fanno parte dell’Unione europea, ha approvato la legge n. 190, con la quale ha inteso rinforzare l’attuale sistema di norme finalizzate al contrasto del fenomeno della corruzione e dell’illegalità nella pubblica Amministrazione.
La scelta del legislatore italiano, è stata quella di individuare, con la legge 190/2012, l'Autorità nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Tale soggetto, a livello nazionale, è stato individuato nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche, oggi A.N.A.C. (già CIVIT istituita dall’articolo 13 del decreto legislativo 150/2009).
All’attività di contrasto alla corruzione partecipa anche il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Articolo 1
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione

A livello periferico, amministrazioni pubbliche ed enti territoriali devono individuare, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato nel Segretario, salva diversa e motivata determinazione.
Il responsabile della prevenzione della corruzione svolge i compiti seguenti:
a) entro il 31 gennaio di ogni anno, propone all’organo di indirizzo politico, per l’approvazione, il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione la cui elaborazione non può essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione (art. 1, comma 8 della legge 190/2012);
b) entro il 31 gennaio di ogni anno, definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione;
c) verifica l'efficace attuazione e l’idoneità del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione;
d) propone la modifica del piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
e) d'intesa con il responsabile competente, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
f) entro il15 dicembre di ogni anno, pubblica nel sito web dell’amministrazione una relazione recante i risultati dell’attività svolta e la trasmette all’organo di indirizzo;
g) nei casi in cui l’organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il responsabile lo ritenga opportuno, il responsabile riferisce sull’attività svolta.
3.Tra i compiti che la legge 190/2012 assegna all’Autorità nazionale anticorruzione, è precipua l’approvazione del Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
A livello periferico, la legge 190/2012 impone all’organo di indirizzo politico l’adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, su proposta del responsabile anticorruzione, ogni anno entro il 31 gennaio. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione.

Articolo 2
Individuazione delle attività a più elevato rischio di corruzione nell’ente

L’organizzazione del comune di Barrafranca prevede come massima struttura i Settori nei quali sono ricompresi uffici e servizi, che svolgono attività omogenee. Pertanto, essendo l’obiettivo del Piano quello di prevenire il rischio corruzione nell’attività amministrativa, nella predisposizione delle azioni di prevenzione e di contrasto della illegalità, si è tenuto conto di tale assetto organizzativo.
Conseguentemente, sono state individuate le attività, il cui svolgimento si ritiene presentano un più elevato rischio di corruzione:
a) provvedimenti di autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n.150 del 2009.
Nonché le seguenti attività:
a) Procedimento per la formazione dei regolamenti di competenza consiliare;
b) Esercizio del potere di autotutela di atti amministrativi (revoca/annullamento);
c) Accordi ex-art.11 legge 7 agosto 1990 n.241;
d) Accettazione di donazioni di beni mobili o immobili a favore dell’ente;
e) Nomina delle commissioni di concorso;
f) Nomina delle commissioni di gara;
g) Elaborazione bandi di gara;
h) Elaborazione bandi di concorso;
i) Progettazione di un servizio o di una fornitura;
j) Indagini di mercato che precedono la progettazione di un’opera o di un servizio;
k) Proroghe o rinnovi di contratti di appalto di forniture e servizi;
l) Atti di approvazione di varianti in corso d’opera relativi ad appalti di lavori pubblici;
m) Affidamento di lavori complementari;
n) Affidamenti di incarichi professionali in materia di urbanistica e di opere pubbliche;
o) Affidamenti incarichi ad avvocati per la difesa in giudizio dell’ente;
p) Affidamenti diretti, senza gara, di lavori, beni e servizi;
q) Affidamenti diretti, senza gara, di lavori pubblici in casi di urgenza;
r) Autorizzazione al subappalto di opere pubbliche;
s) Sostituzione del contraente in relazione ad operazioni di cessione di azienda;
t) Liquidazioni e collaudi di opere, forniture di beni e servizi;
u) Applicazioni penali in esecuzione del contratto;
v) Conferimento di incarichi di studio, ricerche e consulenza;
w) Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica;
x) Ammissioni a servizi erogati dall’ente;
y) Alienazione di beni immobili, e costituzione diritti reali minori su di essi, o concessione in uso (locazione, comodato) di beni appartenenti al patrimonio disponibile dell’ente;
z) Locazioni passive;
aa) Acquisti e permute di immobili e/o di diritti reali minori;
bb) Sponsorizzazioni passive;
cc) Convenzioni urbanistiche in attuazione del piano di governo del territorio o in variante;
dd) Programmi integrati di intervento in variante al piano di governo del territorio;
ee) Varianti al piano di governo del territorio proposte da privati;
ff) Monetizzazioni in luogo della cessione di aree a standard;
gg) Attribuzione di bonus volumetrici;
hh) Procedimento di formazione, adozione ed approvazione del piano di governo del territorio;
ii) Nomine in società pubbliche partecipate;
jj) Affidamenti in house providing della gestione di servizi pubblici locali;
kk) Affidamenti della gestione di servizi pubblici locali;
ll) Rapporti di partenariato (project financing, concessioni di costruzione e gestione, leasing in costruendo, contratto di disponibilità, costituzione di società mista);
mm) Affidamenti incarichi ex- art.110 del TUEL;
nn) Controlli in materia di SCIA;
oo) Rilascio permessi di costruire;
pp) Rilascio autorizzazioni commerciali di media/grande struttura di vendita;
qq) Rilascio concessioni cimiteriali;
rr) Accertamenti e sgravi tributi comunali;
ss) Accertamenti con adesione;
tt) Accordi bonari in corso di esproprio;
uu) Transazioni a chiusura di contenzioso pendente;
vv) Procedimenti sanzionatori;
ww) Attività di controllo in materia edilizia, ambientale e commerciale;
xx) Pagamenti verso imprese;
yy) Riscossioni;
zz) Utilizzo e consumo di beni comunali da parte del personale, gestione del
magazzino comunale;.
Zzz)SUAP sportello unico per le attività produttive.

Articolo 3
Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione.

Sono individuate
1. nei meccanismi di formazione delle decisioni le seguenti misure:
a) nella trattazione e nell’istruttoria degli atti:
- rispettare l’ordine cronologico di protocollo dell’istanza;
- predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori;
- redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice;
- rispettare il divieto di aggravio del procedimento;
- distinguere l’attività istruttoria e la relativa responsabilità dall’adozione dell’atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti l’istruttore proponente ed il dirigente;
- attuare e sviluppare il modello organizzativo a matrice introdotto con la riforma del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, motivare adeguatamente l’atto; l’onere di motivazione è tanto più diffuso quanto è ampio il margine di discrezionalità;
c) per consentire a tutti coloro che vi abbiano interesse di esercitare con pienezza il diritto di accesso e di partecipazione, gli atti dell'ente dovranno ispirarsi ai principi di semplicità e di chiarezza. In particolare dovranno essere scritti con linguaggio semplice e comprensibile a tutti.
E’ fatto obbligo, nella redazione degli atti amministrativi, non solo un linguaggio chiaro e comprensibile, ma indicare le motivazione in fatto e in diritto che consentano un’eventuale difesa del destinatario del provvedimento amministrativo, soprattutto, che i provvedimenti conclusivi dei procedimenti riportino nella premessa sia il preambolo che la motivazione.
Il preambolo è composto dalla descrizione del procedimento svolto, con l'indicazione di tutti gli atti prodotti e di cui si è tenuto conto per arrivare alla decisione finale, in modo da consentire a tutti coloro vi abbiano interesse di ricostruire il procedimento amministrativo seguito. La motivazione indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, sulla base dell’istruttoria. La motivazione dovrà essere il più possibile precisa, chiara e completa. Ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/90, come aggiunto dall'art. 1, L. n. 190/2012, il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, dando comunicazione al responsabile della prevenzione della corruzione;
d) per facilitare i rapporti tra i cittadini e l'amministrazione, sul sito istituzionale vengono pubblicati i moduli di presentazione di istanze, richieste e ogni altro atto di impulso del procedimento, con l'elenco degli atti da produrre e/o allegare all'istanza;
e) nella comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento dovrà essere indicato l'indirizzo mail cui rivolgersi e il titolare del potere sostitutivo in caso di mancata risposta;
f) nell’attività contrattuale:
- rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell’importo contrattuale;
- ridurre l’area degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge o dal regolamento comunale;
- privilegiare l’utilizzo degli acquisti a mezzo CONSIP e/o del mercato elettronico della pubblica amministrazione;
- assicurare la rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti affidati in economia;
- assicurare la rotazione tra i professionisti negli affidamenti di incarichi di importo inferiore alla soglia della procedura aperta;
- assicurare il confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alla gare, anche ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati;
- allocare correttamente il rischio d impresa nei rapporti di partenariato;
- verificare la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi effettuati al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;
- verificare la congruità dei prezzi di acquisto di cessione e/o acquisto di beni immobili o costituzione/cessione di diritti reali minori;
- validare i progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche e sottoscrivere i verbali di cantierabilità;
- acquisire preventivamente i piani di sicurezza e vigilare sulla loro applicazione.
g) nella formazione dei regolamenti: applicare la verifica dell’impatto della regolamentazione;
h) negli atti di erogazione dei contributi e nell’ammissione ai servizi: predeterminare ed enunciare nell’atto i criteri di erogazione o ammissione;
i) nel conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni: acquisire il preventivo assenso del Collegio dei revisori dei conti e la dichiarazione resa dall’ufficio personale con la quale si attesta la carenza di professionalità interne;
l) far precedere le nomine presso enti aziende società istituzioni dipendenti dal Comune da una procedura ad evidenza pubblica;
m) nell’attribuzione di premi ed incarichi al personale dipendente operare con procedure selettive;
n) i componenti le commissioni di concorso e di gara dovranno rendere all’atto dell’insediamento dichiarazione di non trovarsi in rapporti di parentela o di lavoro o professionali con i partecipanti alla gara od al concorso;
o) ampliare gli ambiti di partecipazione al procedimento, coinvolgendo i cittadini fin dalle fasi iniziali del progetto, e quindi ben prima che il progetto finale sia stato selezionato, ed in particolare far precedere l’adozione dei provvedimenti in materia urbanistica, e l’approvazione degli accordi sostituitivi di procedimento od endoprocedimentali in materia urbanistica, dalla pubblicazione sul sito web comunale degli schemi di provvedimento, ed i relativi allegati tecnici, prima che siano portati all'adozione/approvazione dell’organo competente (e comunque almeno 10 gg. p) introdurre il divieto di ogni forma di pagamento in contanti per tutti i servizi e le funzioni dell’ente.
2. nei meccanismi di attuazione delle decisioni:
- la tracciabilità delle attività;
- istituire l’Albo dei fornitori, ivi compresi i prestatori d’opera intellettuale (avvocati, ingegneri, architetti e tecnici);
- redigere il funzionigramma dell’ente in modo dettagliato ed analitico per definire con chiarezza i ruoli e compiti di ogni ufficio con l’attribuzione di ciascun procedimento o sub procedimento ad un responsabile predeterminato o predeterminabile;
- completare la digitalizzazione dell’attività amministrativa in modo da assicurare la totale trasparenza e tracciabilità;
- provvedere alla revisione dei procedimenti amministrativi di competenza dell’ente per eliminare le fasi inutili e ridurre i costi per famiglie ed imprese;
- offrire la possibilità di un accesso on line a tutti i servizi dell’ente con la possibilità per il cittadino di monitorare lo stato di attuazione del procedimento che lo riguarda;
- rilevare i tempi medi dei pagamenti;
- rilevare i tempo medi di conclusione dei procedimenti;
- istituire il registro unico dei contratti dell’ente redatti in forma di scrittura privata nel quale annotare in modo progressivo i dati relativi alla controparte, l’importo del contratto e la durata, ed al quale allegare la scansione del contratto sottoscritto;
- vigilare sull’esecuzione dei contratti di appalto di lavori, beni e servizi, ivi compresi i contratti d’opera professionale, e sull’esecuzione dei contratti per l’affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, ivi compresi i contratti con le società in house, con applicazione, se del caso, delle penali, delle clausole risolutive e con la proposizione dell’azione per l’inadempimento e/o di danno;
- predisporre registri per l’utilizzo dei beni dell’amministrazione.
3. nei meccanismi di controllo delle decisioni: attuare il rispetto della distinzione dei ruoli tra dirigenti ed organi politici, come definito dagli artt.78, comma 1, e 107 del TUEL, ed il rispetto puntuale delle procedure previste nel regolamento sul funzionamento dei controlli interni cui si fa rinvio.
E’ disposto il monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione.
Ai sensi dell’art.1, comma 9, della L.190/2012 sono individuate le seguenti misure: Il responsabile del procedimento ha l’obbligo di acquisire una specifica dichiarazione, redatta nelle forme di cui all’art .45 del DPR 445/2000, con la quale, chiunque si rivolge all’Amministrazione comunale per proporre una proposta/progetto di partenariato pubblico/privato, una proposta contrattuale, una proposta di sponsorizzazione, una proposta di convenzione o di accordo procedimentale, una richiesta di contributo o comunque intenda presentare un’offerta relativa a contratti di qualsiasi tipo, dichiara l’insussistenza di rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori e i dirigenti
dell’ente.
Il responsabile, in ogni provvedimento che assume deve dichiarare, nelle premesse, dell’atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse. Analoga dichiarazione, con riferimento agli atti degli organi di governo, è resa dagli amministratori al segretario che ne da’ atto nel verbale di seduta.
Sono previste, in un'ottica strumentale alla riduzione del rischio di corruzione, come ulteriori misure di prevenzione:
1. l'intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46 – 49 del DPR n. 445/2000 (art. 71 e 72 del DPR 445/2000);
2. l'informatizzazione dei processi che consente, per tutte le attività dell'amministrazione, la tracciabilità dello sviluppo del processo amministrativo;
3. il monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti. A tal uopo, ai sensi dell’art.1, comma 9, della L.190/2012 sono individuate le seguenti misure: il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti sarà inserito nel piano della performance, ed oggetto del controllo di gestione di cui agli artt. 147, 196 e 198-bis del D.Lgs. n.267/2000. Il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti sarà oggetto di verifica anche in sede di esercizio dei controlli di regolarità amministrativa.

Articolo 4
Obblighi di trasparenza

La Trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività della pubblica amministrazione, concorre ad attuare i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di un'amministrazione aperta, al servizio del cittadino.
La nozione di trasparenza, già introdotta nell'ordinamento dall'art. 11 del decreto legislativo 27/10/2009, n. 150, trova attuazione nel D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P. A” attraverso il quale sono stati riorganizzati gli obblighi di pubblicazione già vigenti e ne sono stati introdotti di nuovi come l'accesso civico.
In aggiunta agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al Decreto legislativo n.33/2013, cui si fa rinvio, sono introdotti i seguenti ulteriori contenuti:
sul sito web dell’amministrazione comunale nella sezione “Amministrazione Trasparente”dovrà essere pubblicata, con aggiornamento in tempo reale, l’elenco di tutti i pagamenti di qualsiasi importo effettuati dall’ente a qualsiasi titolo a favore di persone, professionisti, imprese ed enti privati, secondo il principio di accessibilità totale.
sono esclusi i pagamenti disposti a titolo di retribuzione al personale dell’ente nonché i pagamenti relativi a trasferimenti a favore di persone fisiche laddove ricorrano ragioni di tutela di dati sensibili. In tal caso il dato verrà pubblicato in forma aggregata. E’ fatta salva la pubblicazione dell’Albo dei beneficiari di provvidenze economiche.

Articolo 5
Codice di comportamento

A norma del D.Lgs. n. 165/2001, art. 54, la Giunta Comunale, con propria Deliberazione n. 5 del 14/01/2014, ha approvato il Codice di Comportamento e con Deliberazione n. 4 del 14/01/2014 ha costituito l'ufficio per i procedimenti disciplinari, debitamente pubblicati sul sito istituzionale e consegnati a tutti i dipendenti.
Il responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari, a seconda della competenza, provvederà a perseguire i dipendenti che dovessero incorrere in violazioni dei doveri di comportamento, ivi incluso il dovere di rispettare le prescrizioni contenute nel presente Piano, attivando i relativi procedimenti disciplinari, dandone notizia al responsabile della prevenzione.

Articolo 6
Obblighi di informazione dei responsabili e delle posizioni organizzative nei confronti del responsabile della prevenzione della corruzione.

Ai sensi dell’art.1, comma 9 della L.190/2012 sono individuate le seguenti misure:
a) ciascun responsabile con riguardo ai procedimenti di competenza del Servizio cui è preposto provvede, a comunicare ogni quadrimestre (nei mesi di gennaio, maggio, settembre) al responsabile della prevenzione della corruzione, l’elenco dei procedimenti conclusi oltre il termine previsto dalla legge o dal regolamento, e la rilevazione del tempo medio di conclusione dei procedimenti distinto per tipologia di procedimento;
b) ciascun responsabile con riguardo ai procedimenti di competenza del Servizio cui è preposto provvede, a comunicare ogni quadrimestre (nei mesi di gennaio, maggio, settembre) al responsabile della prevenzione della corruzione, l’elenco dei procedimenti conclusi con un diniego;
c) ciascun responsabile ha l’obbligo di dotarsi di un scadenziario dei contratti di competenza del Servizio cui è preposto ciò al fine di evitare di dover accordare proroghe;
ciascun responsabile provvede a comunicare ogni quadrimestre (nei mesi di gennaio, maggio, settembre) al responsabile della prevenzione della corruzione, l’elenco dei contratti rinnovati o prorogati e le ragioni a giustificazione della proroga;
d) ciascun responsabile provvede a comunicare ogni quadrimestre (nei mesi di gennaio, maggio, settembre) al responsabile della prevenzione della corruzione, l’elenco dei contratti sopra soglia affidati con procedura negoziata e le ragioni a giustificazione dell’affidamento;
e) ciascun responsabile provvede a comunicare ogni quadrimestre (nei mesi di gennaio, maggio, settembre) al responsabile della prevenzione della corruzione, l’elenco dei procedimenti per i quali si è resa necessaria disporre una sospensione dei termini per integrazione documentale;
f) ciascun responsabile provvede tempestivamente ad annotare nel registro unico dei contratti, l’avvenuta stipulazione di un contratto di qualsiasi tipologia redatto in forma di scrittura privata;
g) il responsabile dei servizi finanziari provvede a comunicare ogni quadrimestre (nei mesi di gennaio, maggio, settembre) al responsabile della prevenzione della corruzione, l’elenco dei pagamenti effettuati oltre il termine di legge o di contratto;
h) ciascun responsabile provvede a comunicare ogni quadrimestre (nei mesi di gennaio, maggio, settembre) al responsabile della prevenzione della corruzione, l’elenco dei contratti con riferimenti a quali abbia provveduto a novazioni, addizioni, varianti, applicazione di penali o risoluzione anticipata;
i) per ogni affidamento in essere ad un organismo partecipato della gestione di un servizio pubblico locale a rilevanza economica, ciascun responsabile ha cura, ratione materiae, di provvedere entro il 31.12 alla formazione e pubblicazione sul sito web dell’ente della apposita relazione prevista dall’art.34, comma 20 del D.L. 179/2012 che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale.

Articolo 7
Incompatibilità incarichi , cumulo di impieghi e incarichi ad ex dipendenti pubblici

Non possono essere conferiti ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri d’ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da leggi o altre forme normative, o che non siano espressamente autorizzati. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall’amministrazione, nonché l’autorizzazione all’esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da altri enti pubblici o privati o persone fisiche, che svolgono attività d’impresa o commerciale, sono disposti dal Responsabile della struttura presso cui opera il dipendente. Per i responsabili sono disposti dal segretario generale.
Nel provvedimento di conferimento o di autorizzazione dovrà darsi atto che lo svolgimento dell'incarico non comporti alcuna incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell’interesse del buon andamento della pubblica amministrazione né situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.
Nel caso in cui un dipendente svolga incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato all'ente per essere destinato ad incremento del fondo del salario accessorio. L’omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
I dipendenti che cessano dal servizio, nei tre anni successivi alla cessazione, non possono svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari di provvedimenti emessi o di atti negoziali assunti dall'ufficio cui è appartenuto il dipendente negli ultimi tre anni di servizio.
In caso di violazione di questa disposizione, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti sono nulli e i soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti non potranno avere rapporti contrattuali né affidamenti da parte dell'ente per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati.
Entro 15 giorni dall’erogazione del compenso per gli incarichi conferiti o autorizzati i soggetti pubblici e privati devono comunicare all'ufficio del personale l’ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.
Entro 15 giorni dal conferimento o autorizzazione dell’incarico, anche a titolo gratuito a dipendenti del Comune, l'ente comunica per via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, indicando:
l’oggetto dell’incarico, il compenso lordo, ove previsto, le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell’autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell’amministrazione, le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa.
Comunque, entro il 30 giugno di ogni anno:
a) nel caso in cui non siano stati conferiti incarichi a dipendenti dell'ente, anche se comandati o fuori ruolo, l'ente dovrà produrre in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica apposita dichiarazione in tal senso;
b) nel caso in cui, invece, siano stati conferiti o autorizzati incarichi, l'ente provvederà a comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi relativi all’anno precedente, erogati dall'ente o comunicati dai soggetti che hanno conferito l’incarico;
c)l'ente provvederà a comunicare al Dipartimento della Funzione pubblica, per via telematica o su supporto magnetico, i compensi percepiti dai dipendenti dell'ente anche per incarichi relativi a compiti e doveri d’ufficio;
d) inoltre provvederà a comunicare semestralmente l’elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l’indicazione della ragione dell’incarico e dell’ammontare dei compensi corrisposti.
- Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Il responsabile del piano anticorruzione, cura che nell'ente siano rispettate le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013 n.39 sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi con riguardo ad amministratori e dirigenti.
A tale fine il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al decreto citato.
All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al decreto citato.
Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità.
Le dichiarazioni suddette sono pubblicate nel sito web comunale. La dichiarazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.

Articolo 8
Formazione del personale

Il responsabile della prevenzione della corruzione procederà a predisporre il programma di formazione per i dipendenti addetti ai servizi cui afferiscono i procedimenti indicati al precedente punto 2.
Il programma verrà finanziato con le risorse di cui all’art.23 del CCNL 1.4.1999, previa comunicazione alle oo.ss e alla r.s.u., e, trattandosi di formazione obbligatoria, anche in deroga ai limiti di spesa exart. 6, comma 13, del D.L. n. 78/2010.
Nell’ambito del programma saranno previste delle giornate di formazione aventi come tema la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione destinate a tutto il personale.

Articolo 9
Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti

Il pubblico dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia, a meno che il fatto non comporti responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione (art. 1, comma 51, legge 190/2012).
Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante può essere rivelata solo ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato. La denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 10
Responsabilità

Il responsabile della prevenzione della corruzione risponde nelle ipotesi previste ai sensi dell’art. 1 co. XII, XIII, XIV, legge 190/2012.
Con riferimento alle rispettive competenze, costituisce elemento di valutazione della responsabilità dei dipendenti e dei Responsabili delle posizioni organizzative la mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente piano della prevenzione della corruzione.
I ritardi degli aggiornamenti dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili dei servizi.
Per le responsabilità derivanti dalla violazione del codice di comportamento, si rinvia a quanto previsto dal vigente codice di comportamento dell'Ente.

Articolo 11
Norme e disposizioni finali

Il presente piano viene pubblicato sul sito web dell'Ente nell'apposita sezione “Amministrazione Trasparente” e trasmesso a tutti i Responsabili di posizioni organizzative, al Nucleo di valutazione e al Revisore unico dell'Ente.