Progetto messa in sicurezza ex discarica RSU di C.da Ciolfara-Serralunga

Bando di gara con procedura aperta per:

Appalto per l'affidamento e l'esecuzione dei lavori per la messa in sicurezza di emergenza della ex discarica RSU di C.da Ciolfara-Serralunga del Comune di Barrafranca

Codice identificativo gara (CIG): 7390879A49 - Codice unico progetto (CUP): J24B13000240006

Documentazione di gara
FAQ
Avvisi sui risultati della procedura
Avvisi di cui all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016

Ultimo aggiornamento: 12/07/2018

 


 Documentazione di gara


FAQ

  • n. 1 del 29/03/2018
    • quesito: “….. partecipando in ATI alla procedura relativa ai "lavori per la realizzazione del progetto di Messa in sicurezza d'emergenza della ex discarica di RSU di c/da Ciolfara - Serralunga in agro di Barrafranca" il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali per la Categoria 9 (bonifica di siti), classe C deve essere posseduto da entrambe le ditte costituenti l'ATI o soltanto da una delle due.”
    • risposta: La prescrizione relativa all’obbligo di iscrizione nell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ai sensi dell’art. 212 del d.lgs. n. 152/06, attenendo a un requisito di ordine professionale, tecnico-qualitativo, di natura soggettiva, si rivolge a tutte le imprese associate. Infatti, i requisiti tecnico-qualitativi di carattere soggettivo, nel caso di riunioni temporanee di imprese, devono essere posseduti singolarmente da ciascuna impresa. (vedasi Delibera ANAC n. 498 del 10 maggio 2017).
  • n. 2 del 29/03/2018
    • quesito: “….. volendo partecipare alla gara, se è possibile partecipazione con i seguenti requisiti: - Costituire un RTI possedendo sia la Capogruppo che l’impresa Mandante la categoria OG12 classifica II e iscrizione entrambi all’Albo Gestori Ambientali categoria 9-D.”
    • risposta: Per quanto riguarda il primo requisito, ovvero la possibilità di cumulare la classifica II della categoria OG12, tale possibilità trova riscontro nell’art. 92 comma 2° del d.P.R. 207/2010 e nell’art. 61 comma 2° del d.P.R. 207/2010. Per quanto riguarda il secondo requisito, ovvero l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la categoria 9 classe C, l’ANAC con Delibera n. 498 del 10 maggio 2017, ha fornito indicazioni al riguardo.
  • n. 3 del 04/04/2018
    • quesito:….. lo scrivente è un Consorzio di Cooperative ex art. 45 comma 2 lettera b) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e, in quante tale, ai sensi della normativa vigente, indica la/le consorziata/e esecutrici. Si chiede pertanto se il requisito richiesto dell’Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la Categoria 9 (bonifica di siti) classe C, sia da considerarsi soddisfatto nel caso in cui non sia posseduto dallo scrivente Consorzio ma da almeno una delle consorziate esecutrici.
    • risposta: Il requisito di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali costituisce requisito di partecipazione (Sentenza del Consiglio di Stato n. 1825 del 19 aprile 2017) come peraltro specificato dall’ANAC con Comunicato del Presidente del 28 agosto 2017. Ciò premesso trova applicazione l’art. 47 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e pertanto il predetto requisito deve essere posseduto dal consorzio partecipante.

n. 4 del 06/04/2018

  • quesito: Vostro parere inerente la nostra partecipazione in Ati di tipo Verticale e precisamente, Impresa Capogruppo Categoria prevalente OG 12 III Bis, quota di partecipazione 100%. Impresa mandante in possesso dell’iscrizione Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per la categoria 9 (Bonifica di Siti) Classe B – quota di partecipazione 100%.
  • risposta: Considerato che le lavorazioni oggetto dell’appalto sono classificate tutte all’interno della Categoria OG 12 – Classifica III Bis, non essendo previste categorie di lavori scorporabili, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale non può attuarsi.
  • n. 5 del 30/04/2018
    • quesito: [...] può essere indicato come subappaltatore, per le sole lavorazioni inerenti il capping, un’impresa che ha come attività prevalente, nell’oggetto sociale, mansioni diverse da quelle indicate alla legge 190/2012 e per questo motivo è impossibilitata ad avere l’iscrizione alla WHITE LIST.
    • risposta: Le lavorazioni inerenti il capping prevedono, tra l’altro, la fornitura e posa in opera di terreno vegetale e terreno argilloso, e le predette attività sono contemplate al punto c) del comma 53 dell’art. 1 della Legge 190/2012. In ragione di ciò, sussiste l’obbligo di iscrizione alla WHITE LIST anche per le lavorazioni oggetto della richiesta.

Avvisi sui risultati della procedura di affidamento


Avvisi di cui all'art. 29 del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.